Art. 1.
(Giunta storica nazionale e rete scientifica degli istituti storici nazionali).

      1. La Giunta centrale per gli studi storici assume la denominazione di «Giunta storica nazionale», di seguito denominata «Giunta». Essa è un ente di ricerca cui fa capo la rete scientifica composta dai seguenti istituti:

          a) Istituto italiano per la storia antica e scuola annessa;

          b) Istituto storico italiano per il medio evo e scuola annessa;

          c) Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea e scuola annessa;

          d) Istituto per la storia del risorgimento italiano, scuola annessa e Museo del risorgimento;

          e) Istituto italiano di numismatica.

      2. La Giunta ha personalità giuridica di diritto pubblico e gode di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e adotta il proprio statuto nonché i regolamenti concernenti l'organizzazione, il funzionamento degli organi e delle strutture, l'amministrazione, la finanza, la contabilità e il personale.
      3. La Giunta è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali.